Ai lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave ( riconoscimento dell’handicap grave – art. 3 – comma 3 – legge 104/’92) non ricoverati a tempo pieno, vengono accordati , su domanda, dei permessi retribuiti:
- 3 giorni/mese di permesso lavorativo retribuito ( comma 3 – art. 33 legge 104)
- Inoltre, il lavoratore ( che assiste familiare con handicap grave) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede del lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso in altra sede ( comma 5 – art. 33 – legge 104)
- Può richiedere il Congedo straordinario di cui art. 42 del D.lgs 151/2001- per un max di due anni.
Approfondimenti disponibili sul sito internet dell’INPS