Trattasi della   legge 118 del ’71,   L. 509/’88, L.  18/1980. Soggetti con gravi  patologie  che presentano, una condizione di Invalidità con riduzione della capacità lavorativa o necessità di assistenza continua ; pertanto, le richieste abitualmente sono o di Invalidità 100% o di Indennità di Accompagnamento .

 Le richieste vengono inviate all’INPS  che gestisce  l’istruttoria  delle pratiche, la fase dell’accertamento   sanitario,  e l’aspetto  economico.

Potrebbe essere utile  anche sapere che:

  • Ogni anno l’INPS ( Istituto Nazionale Previdenza Sociale) collega gli importi delle provvidenze d’invalidità , cecità e sordità a indicatori d’inflazione e costo della vita , come previsto dalle norme vigenti.
  • La legge  120/2020 di conversione del decreto  legge 76/20 ha introdotto, in maniera sistemica , la possibilità di valutare invalidità et handicap a distanza,  senza visita ( art. 29 ter). Prima questa modalità era utilizzata   in caso di patologie oncologice  ( l. 80/06) o per revisioni straordinarie.  Con l’avvento della pandemia , si è introdotta, in maniera strutturata questa modalità, per tutti gli accertamenti  di invalidità e di handicap ( prime visite- revisioni)  e per tutti i casi in cui “sia presente una documentazione sanitaria  che consenta  una valutazione obiettiva”
  •  Sentenza della Corte Costituzionale n° 152 del 23 giugno- 20 luglio 2020; la Corte ha definito l’assegno  per le persone totalmente inabili al lavoro “insufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita” .  Pertanto, l’assegno prima pari a circa  285,66 Euro dovrà essere aumentato a 516,46 Euro mensili ( soggetti con + di 18 anni  e che non godano di  redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 Euro). La misura non ha effetto retro-attivo

Handicap:  La legge 104/1992  definisce  cosa s’intenda per persona con handicap: ”colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

 La stessa legge prevede ( art. 3 comma 3 ) che “qualora la minorazione  abbia ridotto l’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, la situazione assume connotazione di gravità  “

Anche in questo caso ,  le richieste vengono inviate all’INPS che gestisce tutto il processo.

 Il riconoscimento di “ stato di handicap”  è lo strumento per accedere  alle tutele ed alle agevolazioni per la disabilità previste dall’attuale  normativa.( vedi agevolazioni  fiscali ……legate alla disabilità)

Per maggiori approfondimenti: www.disabili.com